SGR (Società di Gestione del Risparmio)
Società di gestione del risparmio (SGR)
Insieme alle Sicav e alle società di gestione armonizzate, le SGR sono istituti di intermediazione finanziaria autorizzati ad operare nella gestione collettiva del risparmio collettivo. Possono offrire, inoltre, il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento. Oltre a gestire fondi conto terzi, le SGR hanno la facoltà di amministrare fondi comuni di propria istituzione. Scopriamo più da vicino le SGR, cosa sono e tramite quali modalità operano.
Società di gestione del risparmio (SGR): significato
Le Società di gestione del risparmio sono società per azioni di diritto italiano, attive nella gestione di fondi collettivi e patrimoni individuali. In base all’attività prevalente che svolge la società, cambia la definizione di SGR. Cos’è il gestore e in cosa si differenzia rispetto alla società promotrice? Nel primo caso, il servizio di gestione può riguardare il patrimonio di Oicr (fondi comuni e Sicav) istituiti dalla Sgr o da altre organizzazioni. Questa attività si traduce in operazioni di investimento in strumenti finanziari, crediti e altre tipologie di beni mobili e immobili. In alternativa, il servizio può coincidere con la promozione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento istituiti dalla SGR.
Attività delle SGR
Il raggio di attività delle SGR non si esaurisce nella gestione collettiva del risparmio. Queste società, infatti, sono autorizzate anche ad offrire consulenza in materia di investimenti individuali e ad operare nel campo della gestione patrimoniale su base individuale conto terzi. Hanno facoltà, inoltre, di operare nel settore della previdenza complementare, tramite la creazione e la gestione di fondi pensione che integrano la previdenza obbligatoria.
Se è la stessa Sgr ad istituire il fondo comune di investimento o il fondo pensione, può realizzare anche le attività connesse e strumentali, promuovendo l’attività principale e svolgendo servizi accessori. Le attività strumentali, definite dalla Banca d’Italia, includono l’analisi in materia economico-finanziaria, l’elaborazione di dati e informazioni e l’amministrazione funzionale di immobili. Inoltre, le società di gestione del risparmio possono esercitare la custodia e l’amministrazione degli strumenti finanziari, in riferimento alle quote di fondi da esse istituiti.
Le SGR possono prestare consulenza in materia di investimenti e commercializzare quote e azioni di Oicr gestite da soggetti terzi. Possono, inoltre, raccogliere e trasmettere gli ordini se autorizzate al servizio di gestione di FIA (fondi di investimento alternativo): è il caso di hedge fund, venture capital fund e private equity fund. La gestione dei portafogli di investimento avviene sulla base di un mandato specifico conferito alla società. I servizi di gestione patrimoniale possono essere delegati anche ad intermediari abilitati e soggetti terzi, a condizione che ciò non esautori la funzione della sgr. Le sgr non possono, di contro, offrire servizi di negoziazione o svolgere attività non esplicitamente autorizzate da Banca d’Italia.
Cenni storici
Le società di gestione del risparmio italiane nascono nel 1998 con l’approvazione del Tuif (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Prima della loro istituzione, l’attività di gestione del risparmio individuale era esclusivamente riservata alle banche e alle società di intermediazione mobiliare. In concomitanza con l’istituzione delle Sgr, l’ordinamento italiano ha introdotto la figura del gestore unico, intermediario autorizzato a operare in tutti gli ambiti della gestione patrimoniale.
Chi controlla le SGR?
Le società di gestione del risparmio italiane sono regolate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Consob e dalla Banca d’Italia. Le autorità di vigilanza detengono poteri ispettivi, regolamentari e sanzionatori. Banca d’Italia ha la competenza sulla gestione degli intermediari e della stabilità patrimoniale. Controlla inoltre la procedura di autorizzazione e determina il capitale minimo che la società è tenuta a versare, attualmente stabilito in un milione di euro. La Consob vigila invece sulla trasparenza delle Sgr. La revisione dei bilanci deve essere eseguita da una società iscritta nell’albo stilato dalla stessa Consob.
Il quadro normativo delle società di gestione del risparmio
Dal punto di vista normativo, le Sgr italiane sono disciplinate dal Tuif (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dai provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza, Banca d’Italia e Consob. Le società di gestione del risparmio italiane possono operare anche all’estero – in stati comunitari e non – a seguito di specifiche procedure autorizzative. Oltre alle società di diritto italiano, sul territorio nazionale operano società di diritto estero soggette al principio del mutuo riconoscimento e alla regolamentazione del Paese d’origine.
A livello europeo, la disciplina delle Sgr fa riferimento alla direttiva 2009/65/CE e 2011/61/EU. La prima regola la gestione dei fondi aperti Ucits (Undertakings for the collective investment in transferable Securities / Oicvm – Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari). La seconda direttiva interessa invece i gestori dei fondi non Ucits (fondi di investimento alternativi o Aifm – Alternative investment fund managers).
Struttura delle SGR
Una società di gestione del risparmio è tenuta a rispettare precisi requisiti riportati nell’articolo 34 del Tuif. Anzitutto, una Sgr italiana deve essere costituita in forma di S.p.A con sede legale e direzione generale in Italia. Deve, inoltre, essere amministrata da soggetti ritenuti idonei sotto il profilo dell’onorabilità e della professionalità. La struttura del gruppo a monte non deve pregiudicare l’attività di vigilanza sulla società. Se il gestore e la società promotrice sono distinte, il diritto di voto relativo agli strumenti finanziari detenuti dai fondi spetterà al gestore.
Procedimento di autorizzazione
L’autorizzazione alla gestione patrimoniale su base collettiva o individuale è rilasciata da Banca d’Italia, d’intesa con la Consob. Al momento della presentazione dell’atto costitutivo e dello statuto, la società è tenuta a sottoporre all’attenzione di Banca d’Italia un programma di attività e una relazione sulla struttura organizzativa. Una volta autorizzata, la Sgr viene iscritta nell’apposito albo. Le verifiche della Banca d’Italia riguardano anche le partecipazioni al capitale con diritto di voto superiore a soglie predefinite e, a maggior ragione, le partecipazioni di controllo: in quest’ultimo caso, la Banca d’Italia ha facoltà di vietarle. Le partecipazioni sono riservate a istituti di credito, assicurazioni, società finanziarie e società strumentali. L’associazione di categoria di riferimento è Assogestioni, a sua volta iscritta alla Efama (European funds and asset management association).